Come Ti Intervisto in Pollicino – Special Edition- Lo psicologo che sarà
Come sarà la Psicologia domani? Chi la vive giorno per giorno non riesce ad immaginarlo. Ma cosa dicono i giovani studenti che hanno la possibilità di viverla nelle Università, di respirarla tra i giovani colleghi di corso? Pollicino e da sempre un Blog attento al posto che occuperanno i futuri psicologi e gli piace farvene conoscere qualcuno. Iniziamo oggi la Special Edition di Come ti intervisto un Pollicino, dedicata allo psicologo che verrà.
PARLANDO DI CODICE DEONTOLOGICO
IL CASO DEL FILM “50 e 50”
La relazione che si instaura fra lo psicoterapeuta ed il proprio paziente è elemento centrale e fondamentale della psicoterapia stessa, a qualunque orientamento teorico e modello operativo si faccia riferimento: indipendentemente dal tipo di trattamento, il fatto che esista la relazione terapeutica di per sé fornisce un contributo decisivo alla qualità ed al risultato della terapia stessa.
Il Codice Deontologico riserva ampio spazio alla trattazione di questa relazione, illustrando le linee guida cui il professionista è tenuto a fare riferimento.
È importante che il professionista faccia proprie queste indicazioni per non incorrere in violazioni degli articoli, ponendo così a rischio l’integrità del rapporto, e conseguentemente gli interessi del paziente nel suo percorso terapeutico, che devono essere sempre tutelati. Può essere utile, nel merito della violazione del Codice, prendere in esempio ciò che avviene nella trama di una produzione cinematografica al cui centro c’è lo sviluppo della relazione fra una psicoterapeuta ed il suo paziente.Il film in questione è “50 e 50”, del 2011, diretto da Jonathan Levine. Il clima della pellicola è leggero, non viene dato alcun connotato “professionale” allo svolgimento degli eventi: un ragazzo si ammala di cancro, intraprende un percorso psicoterapeutico con una psicoterapeuta – alle prime armi – per affrontare il dolore, la giovane terapeuta si innamora di lui, lui si innamora di lei, i due si innamorano. Niente Ordine degli Psicologi ad interferire.
Provando ad immaginare una vicenda simile nel mondo reale, tuttavia, si possono identificare numerosi elementi che comprometterebbero lo svolgersi corretto e sano, per il paziente in primis, degli incontri e della relazione terapeutica.
In particolare, nel caso di “50 e 50”, sono tre gli articoli del Codice su cui si può riflettere.
Il primo, il più evidente, è l’articolo 28: lo psicologo è responsabile di violazione deontologica nel caso in cui instauri o intrattenga relazioni significative, affettive, sentimentali, sessuali, con la persona cui fornisce servizio. Un terapeuta che non riesce a tutelare i confini, ad osservare le proprie emozioni ed a comportarsi in funzione della tutela del paziente è un terapeuta che commette un errore. Con ciò non si insinua certo che il terapeuta debba essere privo di sentimenti o che possa illudersi di avere il totale controllo su di sé e le proprie reazioni: essere professionista non vuol dire essere una macchina, tutt’altro, ma allo stesso tempo implica che il vissuto del terapeuta non risulti dannoso o pericoloso per il paziente, che, per definizione dei ruoli e del setting, si trova in una posizione di grande vulnerabilità ed asimmetria.
A ciò si collega il contenuto dell’articolo 22: lo psicologo adotta condotte non lesive per le persone di cui si occupa professionalmente, e non utilizza il proprio ruolo ed i propri strumenti professionali per assicurare a sé o ad altri indebiti vantaggi. Proprio per la qualità asimmetrica della relazione – una persona con un bisogno si reca da un’altra persona preposta per occuparsi, insieme, di quel bisogno -, è certamente rischioso e dai connotati poco chiari l’instaurarsi di una relazione di tipo sentimentale fra terapeuta e paziente. In particolare, concentrandosi sull’articolo 22, è evidente come il terapeuta rischi, consapevolmente o meno, di trarre vantaggi per sé dalla condizione di bisogno, vulnerabilità, dipendenza del paziente, in questo caso tendendo alla costruzione di un rapporto affettivo che esula dal contesto terapeutico.
Va sottolineato ancora, in ogni caso, che lo psicologo è ben lontano dall’essere una macchina. Lo psicologo è un essere umano e, in quanto tale, prova sentimenti, ha reazioni emotive, esiste in una relazione con l’altro; nell’esempio del film, non si può chiedere alla psicoterapeuta di smettere provare interesse sessuale e/o affettivo nei confronti del paziente. Ciò che le si potrebbe chiedere è di interrogarsi, anche prendendo parte lei stessa a sedute col proprio terapeuta o a supervisioni, su ciò che prova o, se intende perseguire il proprio interesse in una relazione affettivo-sessuale, interrompere ed astenersi dall’attività professionale con il paziente. Seguire, cioè, quanto scritto nell’articolo 22: lo psicologo si astiene dall’intraprendere o dal proseguire qualsiasi attività professionale ove propri problemi o conflitti personali, interferendo con l’efficacia delle sue prestazioni, le rendano inadeguate o dannose per le persone cui sono rivolte.
Il confondere elementi di una relazione sentimentale con quelli di una relazione terapeutica può essere deleterio per il paziente ed i suoi bisogni; deve essere lo psicologo a rendersi conto di tali rischi, trovandosi in una posizione di maggiore competenza e di riguardo nei confronti della persona cui sta prestando le proprie cure.
Per concludere, la sintetica analisi delle violazioni del Codice applicata al film vuole essere un modo per comunicare l’importanza di determinate condizioni poste alla base della relazione fra psicoterapeuta e paziente, per far sì che il paziente sia tutelato nella sua posizione di centralità all’interno della stanza e del percorso; tutto ciò ricordando, allo stesso tempo, che il Codice Deontologico non è una rigida prigione che limita le personalità presenti all’interno della relazione, ma un’impalcatura sulla quale poggiare le basi per una relazione sicura e protetta che sia davvero terapeutica.